Il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro è disciplinato dalla legge 194 del 1986. Tutte le fasi del processo di selezione sono coordinate dal Ministro dello Sviluppo economico, che presiede il Consiglio dell’Ordine al “Merito del Lavoro”.
Il Consiglio dell’Ordine è composto da 23 membri, di cui 8 designati dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, uno dalla Confindustria, uno dalla Confcommercio, uno dalla Confagricoltura, uno dall’Abi e dell’Ania. Gli altri componenti sono nominati dai Ministeri interessati.
Ogni anno possono essere nominati fino a 25 Cavalieri del Lavoro, nei settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, turismo e servizi, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa.
I requisiti tassativamente richiesti per la concessione dell’onorificenza sono:
I candidati devono inoltre dimostrare di possedere una “singolare benemerenza nazionale”. Si devono cioè essere segnalati:
L’esame delle candidature è condotto con estremo rigore.
Il Ministro dello Sviluppo economico, tenendo conto delle risultanze istruttorie e delle votazioni del Consiglio dell’Ordine, sottopone al Presidente della Repubblica una rosa ristretta di candidati, fra quelli ritenuti idonei dal Consiglio dell’Ordine.
Il Capo dello Stato decreta ogni anno il conferimento delle 25 onorificenze in tempo utile per darne notizia in occasione della Festa della Repubblica (2 giugno).
L’onorificenza di Cavaliere del Lavoro viene consegnata ai nominati dal Presidente della Repubblica nel corso di una solenne cerimonia che si svolge ogni anno al Quirinale nel mese di ottobre con la partecipazione delle autorità istituzionali e di tutti i Cavalieri del Lavoro.
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