Civiltà del Lavoro, n. 1/2018

FOCUS CIVILTÀ DEL LAVORO I - 2018 53 getiche rinnovabili, alle emissioni, alla parità di genere, alla salute dei dipendenti, ai rapporti con le parti sociali), in relazione alle azioni intraprese o all’assenza di iniziati- ve specifiche. Il tutto indicandone le ragioni in modo chia- ro e articolato secondo il principio “comply or explain”. Inoltre, il legislatore assicura una certa flessibilità nell’in- dividuazione e nella rappresentazione di tali azioni. Sicché anche i controlli sui fornitori, le iniziative per le comunità locali o le sponsorizzazioni culturali possono essere anno- verate fra le azioni intraprese, se inerenti i temi individua- ti dalle macro aree e se l’informazione riguardo ad esse è necessaria a far comprendere l’andamento, i risultati e l’impatto della concreta attività d’impresa. Molti temono che la rendicontazione non finanziaria venga vissuta dalle imprese come un nuovo obbli- go burocratico, anziché come un salto di qualità ver- so la cultura della sostenibilità. Come sventare que- sto rischio? Tale rischio è stato considerato e in larga parte mitigato dal legislatore. Da un lato, la flessibilità concessa alle im- prese, con la possibilità di individuare i fatti materiali rite- nuti rilevanti, attenua sostanzialmente il rischio di un’ap- plicazione formalistica dell’obbligo. L’analisi di materialità, il principio di proporzionalità, e il meccanismo del “com- ply or explain” garantiscono un processo di consapevole osservanza della legge che favorisce la mitigazione dei rischi d’impresa e la creazione di valore nel medio-lun- go periodo, come emerge nei report integrati già adotta- ti da alcune imprese. Dall'altro lato, molta parte dei risultati attesi è affidata al circuito virtuoso che questa legislazione può attivare in quanto, accrescendo e migliorando la cultura della soste- nibilità e della responsabilità sociale d’impresa, promuove l’attenzione generale su temi che sono rilevanti per tutti (quali il cambiamento climatico, la salute e sicurezza dei lavoratori, la diversità) e che i mercati già valorizzano. L’applicazione della disciplina, pertanto, a mio parere non sarà considerata dalle imprese interessate un mero eser- cizio di compliance, ma un’opportunità per imboccare per- corsi di crescita economica sostenibile nel medio periodo. La Consob è l’autorità che dovrà vigilare e controllare le rendicontazioni: avete varato un Regolamento per indicare alle imprese come adempiere a quest’obbli- go e sono previste anche delle sanzioni? Il decreto individua le funzioni aziendali e i soggetti coin- volti nell’attività di predisposizione e attestazione della dichiarazione: la responsabilità compete agli amministra- tori, mentre l’organo di controllo deve vigilare e riferire all’assemblea. Il revisore esterno verifica, invece, l’avvenuta predisposi- zione della dichiarazione e ne attesta la conformità. Sono stati quindi attribuiti a Consob poteri di intervento (infor- mativi, ispettivi) sui soggetti a vario titolo coinvolti nell’ap- plicazione della disciplina. In caso di dichiarazione incom- pleta e non conforme alla legge, l’Autorità può chiedere le modifiche e le integrazioni necessarie, fissando il ter- mine per l’adeguamento. Infine, il decreto conferisce alla Consob l’attività di accer- tamento delle eventuali violazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni ai soggetti inadempienti. Si va dal con- trollo sul mero deposito della dichiarazione presso il re- gistro delle imprese nei termini prescritti, a quello sulla eventuale mancata allegazione dell’attestazione del revi- sore, fino alla verifica di conformità della redazione del- la dichiarazione a quanto previsto dal decreto ovvero alla rilevazione, al suo interno, di fatti materiali rilevanti non veritieri oppure omessi. Per tali violazioni sono chiamati a rispondere – seppure a diverso titolo – amministratori e componenti dell’organo di controllo. Anche per l’attività del revisore legale i controlli saranno vol- ti ad accertare eventuali omissioni o negligenze nell’assol- vimento dei propri compiti (mancata verifica sull’avvenuta predisposizione della dichiarazione da parte degli ammini- stratori; mancata effettuazione dell’attestazione di confor- mità; attestazione di conformità rilasciata su una dichia- razione non correttamente redatta ai sensi del decreto, »

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