Civiltà del Lavoro, n. 1/2018

FOCUS CIVILTÀ DEL LAVORO I - 2018 54 violando i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell’incarico stabiliti dalla Consob con il pro- prio regolamento). Come effettuerete questi controlli? L’accertamento relativo alle omissioni nella predisposizio- ne della dichiarazione e ad eventuali comportamenti di- latori non dovrebbe presentare rilevanti problemi appli- cativi. Più complessa potrebbe risultare la rilevazione di fatti materiali non veritieri oppure del tutto omessi: in tali circostanze, occorrerebbe riscontrare l’informazione resa dalla società alla luce dei risultati dell’analisi di materiali- tà svolta, dello standard di rendicontazione scelto, dei te- mi socio-ambientali individuati e delle politiche adottate. Ciò anche considerando gli orientamenti elaborati dalla Commissione europea. Inoltre, un rilevante contributo in termini di accertamento di eventuali violazioni potrà derivare dalle segnalazioni dei revisori, oltre che degli organi di controllo. Tali segnala- zioni, tra l’altro, contribuiranno a individuare annualmen- te un insieme di società le cui dichiarazioni saranno sot- toposte a controllo su base campionaria. Tale opzione – in linea con il metodo di verifica delle in- formazioni finanziarie delle società sottoposte alla vigi- lanza Consob – è fondamentale per calibrare meglio i controlli su una platea di soggetti ampia, pari a 250 en- ti obbligati, oltre a quanti aderiranno in via volontaria, e in parte diversa da quella su cui insiste tradizionalmente l’attività di Consob. È previsto un periodo di transizione? Oppure le san- zioni scatteranno subito? Il legislatore non ha previsto un periodo transitorio di ap- plicazione della disciplina, ma ha soltanto disposto che, in sede di prima applicazione, le società potranno fornire un raffronto solo sommario e qualitativo delle informa- zioni rispetto agli esercizi precedenti. Inoltre, taluni orien- tamenti in favore di una applicazione meno impattante della disciplina sono stati assunti da Consob in sede di re- golamentazione, per esempio sul tipo di attestazione da parte del revisore. Che ruolo avranno i revisori dei conti nel processo di rendicontazione? I revisori dovranno verificare l’avvenuta predisposizio- ne della dichiarazione ed esprimere un’attestazione sulla conformità della medesima a quanto stabilito dal decre- to. La Consob ha previsto che l’incarico di attestazione sia del tipo “limited assurance engagement” che non com- porta la formulazione di un giudizio pieno sulla confor- mità dell’informazione non finanziaria alla legge, ma un esame più circoscritto. Tuttavia, le società restano libere di conferire al revisore un incarico più stringente in ter- mini di verifica di conformità della dichiarazione (“reaso- nable assurance”). Per ora l’obbligo di rendicontazione riguarda solo le imprese di maggiori dimensioni, ma la Consob po- trebbe certificare anche i bilanci sociali delle impre- se non obbligate alla rendicontazione: come far sì che questo processo coinvolga gradualmente anche le imprese minori? Vorrei precisare che la Consob non rilascia alcuna certifi- cazione in relazione alla dichiarazione non finanziaria, né conferisce alcuna patente di “sostenibilità” in senso lato dell’attività delle imprese obbligate alla dichiarazione o che volontariamente decidono di farla. La novità, tutta- via, è la possibilità per imprese escluse dal perimetro di assoggettamento alla disciplina cogente e alla vigilanza Consob di assoggettarsi ad esse ed essere censite come tali dall’Autorità di vigilanza. Il coinvolgimento di imprese minori, a seguito di volon- taria adesione, è favorito dalla flessibilità prevista a loro favore (per esempio in termini di possibilità di apporre autonomamente, a talune condizioni anche dimensionali, la dicitura di conformità sulla dichiarazione, senza ricorre- re all’attività del revisore) e dalla previsione di un regime sanzionatorio più mite. Che cosa deve fare un’impresa per ottenere la veri- fica Consob? L’impresa che voglia assoggettarsi volontariamente al- la disciplina (obbligatoria per società quotate e banche e assicurazioni di maggiori dimensioni), deve pubblicare un documento di informazione non finanziaria (mantenen- do visibile l’informazione per cinque anni) sul proprio si- to internet, contestualmente al deposito presso il Registro delle Imprese e presso la sede sociale. Entro 15 giorni dalla pubblicazione nel registro, dovranno trasmettere la dichiarazione non finanziaria a Consob, se- condo modalità che prossimamente saranno indicate sul sito dell’Istituto, ovvero comunicare l’avvenuto deposito presso il Registro delle imprese. La Consob pubblicherà annualmente sul proprio sito in- ternet l’elenco dei soggetti che, in quanto obbligati o vo- lontariamente, hanno pubblicato conformemente alle di- sposizioni in materia un documento recante informazioni non finanziarie. • Paolo Mazzanti

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