Civiltà del Lavoro, n. 2/2019
46 Civiltà del Lavoro maggio 2019 INCHIESTA Naturalmente la stabilità delle norme rappresenta uno dei fatto- ri che incidono di più nella velo- cità con cui si portano a compi- mento le opere e in questa direzione occorrerebbe sempre procedere. Nel confronto con gli altri paesi, tuttavia, pesa- no anche la maggiore semplicità della normativa medesi- ma, insieme a una maggiore qualità della Pubblica ammini- strazione. Su quest’ultimo fronte occorrerebbe superare la sindrome del “blocco della firma”, si legge nell’audizione in Senato dell’Ance dello scorso 6 maggio, con “misure più stringenti per porre fine alla cosiddetta burocrazia difensi- va”. La proposta è quella di intervenire sul reato di abuso di ufficio, “affinché smetta di essere più conveniente il ‘non fare’ rispetto al fare”. Per quanto riguarda la semplicità della normativa, invece, l’abitudine tipicamente italiana è quella di complicare le re- gole con disposizioni nazionali che vanno ben oltre le dispo- sizioni europee. Un esempio? I limiti relativi al subappalto, che sono già costati al nostro Paese l’apertura di una pro- cedura d’infrazione da parte dell’Europa lo scorso gennaio. Con lo Sblocca Cantieri la quota massima subappaltabile è stata elevata dal 30% al 50% dell’importo dell’appalto, ma l’incremento non sarebbe sufficiente, secondo i costrutto- ri, perché la normativa europea comunque non prevede questi vincoli. “Negli altri paesi le imprese possono orga- nizzare liberamente i fattori della produzione – spiega l’An- ce – in Italia invece devono stare all’interno di un canovaccio che ne vincola molto la dinamicità”. Il limite al subappalto previsto dal Codice degli appalti del 2016 nasce con l’obiettivo di con- trastare le infiltrazioni mafiose nei lavori pubblici e il coro di proteste che si è levato all’indomani della pubblicazione del decreto da parte dei sindacati richiama proprio questo aspetto. Per Fillea Cgil, ad esempio, con il decreto “diminu- iscono i controlli, la trasparenza, la qualità e le tutele”. In re- altà, i controlli antimafia sui subappalti restano comunque molto forti e non è possibile stabilire un nesso di causalità tra l’adozione del subappalto e il maggior tasso di infiltra- zioni criminali nelle opere pubbliche. Al contrario l’assenza di limite, fanno notare dall’associazione, tra i vari benefici consentirebbe un maggior coinvolgimento delle Pmi, co- sa che per esempio è accaduta con la Torino-Lione per la quale è stata applicata la normativa francese. Come si legge ancora nell’audizione, “seguendo la recen- te produzione normativa volta a contrastare l’infiltrazione della criminalità nel settore degli appalti, si ha la netta per- cezione che il legislatore abbia ormai abbandonato la rego- la costituzionale della presunzione d’innocenza, che ci ve- deva come una Repubblica garantista”. Una conseguenza, questa, di una legiferazione fatta spesso sull’onda emotiva di specifici episodi che contribuisce a limitare fortemente il principio della libertà d’intrapresa privata. Per quanto riguarda la semplicità della normativa, l’abitudine tipicamente italiana è quella di complicare le regole con disposizioni nazionali che vanno ben oltre le disposizioni europee. Un esempio? I limiti relativi al subappalto
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