Civiltà del Lavoro, n. 2/2022
48 FOCUS Civiltà del Lavoro marzo • aprile • maggio 2022 Si promuove anche fissando standard che rappresenta- no in qualche modo una soglia di qualità al di sotto del- la quale non andare. Questa premessa è importante per comprendere l’in- novatività del lavoro che sta svolgendo l’Ocse. Come sappiamo, l’Ocse si è tradizionalmente occupato di pro- muovere la qualità delle politiche pubbliche che maggior- mente influenzano la capacità dei governi e dei sistemi economici di rispondere a domande di servizi e cresci- ta da parte dei cittadini e di attori sociali e/o economici. Tenendo fede a questa iniziale impostazione ma facendo una azione di grande “rilancio”, l’Ocse apre un’agenda dedicata alla promozione di una giustizia che sia centrata sulle persone. Parlare di people-centered justice (questa è la definizione) significa fare un cambio di paradigma. Nulla va perduto, rispetto a quanto è stato sinora detto. Ossia la promozione delle qualità intese come garanzie e come capacità di buon funzionamento resta una parte importante della promozione in senso ampio. Tuttavia, il come promuovere e il come misurare la qua- lità sono dipendenti dalla prospettiva – questa davvero innovativa – che parte dai bisogni, dalle domande e dal- le barriere di cui fanno esperienza le persone. Va poi detto che quando si parla di persone si intende sia le persone che fruiscono dei servizi e delle risposte del sistema giustizia, sia delle persone che operano nel sistema giustizia. Si tratta di un tassello importante di qualsiasi riforma. Se poi si guarda a cosa è la promozione per l’Ocse, si nota che siamo dinnanzi ad un attore che non fa valutazione. Può spiegarci meglio? ComeAdvisory Committee noi aiutiamo le diverse istan- ze istituzionali a pensare e usare strumenti metodologi- ci e tecnici per: 1) mappare i problemi; 2) imparare dalle best practice che sono state sperimentate; 3) coadiuvare i governi e le istituzioni di governance nazionale nell’at- tuazione delle riforme, potenziando la capacità di mo- nitorare e apprendere dalle evidenze. Inoltre, a livello istituzionale alto – quindi al di là dell’o- perato scientifico delle commissioni tecniche – l’Ocse promuove un discorso internazionale che si innesta di- rettamente sul perseguimento degli obiettivi dell’agen- da 2030. Di qui, dunque il fatto che non vi sia effetto va- lutativo, ma effetto di promozione dell’apprendimento. L’idea è quella di incoraggiare ciascun paese a intrapren- dere le riforme di cui ha bisogno con il metodo e le pri- orità che sono definiti a livello nazionale ma avendo un perimetro di metodo comune. Solo così si impara gli uni dagli altri – fra paesi e anche fra sedi giudiziarie, che talvolta sono le sedi delle pri- me sperimentazioni di innovazione da cui trarre lezio- ni utili per tutti. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza offre notevoli risorse per migliorare l’efficienza del sistema giustizia. A suo giudizio le risorse sono correttamente allocate? Cosa si potrebbe fare di più e meglio? La valutazione delle scelte fatte in materia di Pnrr per quanto attiene al settore giustizia non può che essere un “esercizio” che consta e dovrà constare di due mo- menti e di due razionalità. Una valutazione in itinere è in essere e risulta quanto mai necessaria, posto che essa è condizione all’attuazio- ne delle strategie concordate e al loro aggiustamento in corso d’opera. Una valutazione di carattere conclusivo permetterà di individuare non solo cosa il Pnrr lascia al sistema giustizia in termini di capacità di resilienza, ma anche in che modo le innovazioni e le policy adottate nel settore giustizia si siano raccordate con le altre azio- ni avviate e condotte a termine nei settori chiave per lo sviluppo del paese. Sottolineare questo aspetto significa anche accettare l’idea – conseguenza logica e ineludibile delle evidenze empiriche che la ricerca ci mette a dispo- sizione – che le risorse portate dal Pnrr non possono e non devono essere pensate solo come input da allocare all’interno del sistema – sia esso il sistema giustizia sia esso qualsiasi altro settore pubblico. Esse vanno intese, invece, come un meccanismo di creazione di capacità. È importante insistere su questo punto. Il Pnrr non è uno strumento di erogazione di fondi. È una visione trasfor- mativa del modo di funzionare della governance pubblica del nostro Paese. Al suo interno le “risorse”, quand’an- che formalizzate in termini di dotazioni economiche per linee di azione, sono da pensarsi come catalizzatori di creazioni di capacità, dei singoli operatori del sistema e della organizzazione del sistema. Il come promuovere e il come misurare la qualità sono dipendenti dalla prospettiva – questa davvero innovativa – che parte dai bisogni, dalle domande e dalle barriere di cui fanno esperienza le persone
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