Civiltà del Lavoro, n. 2/2024

14 PRIMO PIANO Civiltà del Lavoro | marzo • aprile 2024 tuire. Chi potrebbe impedire al popolo sovrano di eleggere una maggioranza di deputati disposto ad attribuire all’ente federale altri compiti, diversi da quelli stabiliti nell’atto costitutivo federale? Chi vieterebbe alla camera di spogliare a poco a poco gli stati componenti di pressoché tutti i loro compiti, riducendoli alla condizione di enti locali subordinati all’autorità centrale? Nessuno stato perciò, finché sia in tempo, sottoscrive al suo suicidio; e nessuna federazione perciò può essere costituita sulla base di una camera unica avente pieni poteri. Di qui le garanzie, poste dappertutto, contro le usurpazioni dello stato federale. Questo avrà solo le funzioni espressamente attribuite ad esso nella costituzione federale; tutti gli altri compiti, vecchi e nuovi, rimanendo riservati agli stati componenti; né la costituzione potrà essere mutata se non osservando condizioni molteplici, assai difficili ad attuarsi. Accanto alla camera dei rappresentanti di tutti gli elettori della federazione, emanazione della maggioranza degli elettori, dovunque essi vivano e di qualunque stato siano cittadini, deve perciò essere costituita una camera degli stati. Elettiva anche questa, a suffragio universale e diretto, di uomini e donne. Ma gli elettori non votano in confuso; bensì raggruppati per stati; ed ogni stato nomina, sia esso grosso o piccolo, un ugual numero di rappresentanti. Il cantone più piccolo della Svizzera, con quindicimila abitanti nomina due deputati alla camera degli stati, come il cantone più grosso, quello di Zurigo, con settecentomila abitanti. Negli Stati Uniti, il Nevada quasi deserto di abitanti elegge due senatori al pari dello stato-impero di New York. Il dottrinario, ubbidiente al dogma della sovranità popolare, potrà non trovare di suo gusto il sistema; ma sta di fatto che le federazioni non si sono potute costituire se non dando ai piccoli una difesa contro il prepotere dei grandi stati. Sopra al potere legislativo deve stare un potere esecutivo. Forse per l’Europa federale non sarà agevole seguire il sistema americano di un presidente, nominato dal popolo, con poteri grandissimi. Specie in un primo momento e forse per lunghi anni, un presidente europeo sarebbe guardato con gelosie e sospetto dai re e presidenti dei singoli stati e sovratutto dai loro popoli. Il sistema svizzero di un consiglio federale di sette o nove membri, eletti dalle camere riunite, può parere meglio accettabile. Nessuno dei consiglieri, di cui uno a turno fungerebbe da presidente, sarebbe un pezzo tanto grosso da eccitare problemi di precedenza con i re ed i presidenti dei singoli stati. Alla lunga, il consiglio federale nel suo insieme diventerebbe un pezzo grossissimo e metterebbe un po’ in ombra i capi di stato e di governo attuali; ma alle cose che vengono da sé ed alla lunga ci si adatta più facilmente che non a quelle che vogliono imporsi d’un colpo. La federazione europea, per il solo fatto di essere meglio atta a difendersi dei singoli piccoAccanto alla camera dei rappresentanti di tutti gli elettori della federazione, emanazione della maggioranza degli elettori, dovunque essi vivano e di qualunque stato siano cittadini, deve perciò essere costituita una camera degli stati. Elettiva anche questa, a suffragio universale e diretto, di uomini e donne

RkJQdWJsaXNoZXIy NDY5NjA=