Titolo I: Denominazione, sede, scopi (artt. 1-3)
Titolo II: Gruppi regionali (artt. 4-7)
Titolo III: Patrimonio (artt. 8-10)
Titolo IV: Organi della Federazione (art. 11)
Titolo V: Assemblea Generale (artt. 12-18)
Titolo VI: Consiglio Direttivo (artt. 19-26)
Titolo VII: Comitato di Presidenza (art. 27)
Titolo VIII: Presidente Poteri di rappresentanza e di firma (artt. 28-29)
Titolo IX: Tesoriere (art. 30)
Titolo X: Commissione di Designazione (art. 31)
Titolo XI: Collegio dei Revisori dei Conti (art. 32)
Titolo XII: Collegio dei Probiviri (artt. 33-36)
Titolo XIII: Decano della Federazione (art. 37)
Titolo XIV: Direttore Generale (art. 38)
Titolo XV: Modifiche dello Statuto (art. 39)
Titolo XVI: Cessazione della qualità di associato (art. 40)
Titolo XVII: Scioglimento della Federazione (art. 41)
APPROVATO DALLʼASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 OTTOBRE 2008
MODIFICATO CON REFERENDUM POSTALE DEL MARZO 2009, DEL GIUGNO 2016 E DEL GIUGNO 2021
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI
ART. 1
La “Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro” è Ente Morale riconosciuto con Decreto 26 Febbraio 1925 n. 263. Gli insigniti dellʼOrdine al Merito del Lavoro “Cavalieri del Lavoro”, che vi si iscrivono ne costituiscono gli associati. Possono aderire alla Federazione, in qualità di Soci aggregati, le Fondazioni istituite dai Cavalieri del Lavoro e le Fondazioni di famiglia dei Cavalieri del Lavoro dedicate a finalità nel campo della cultura, delle iniziative sociali e dello sviluppo del territorio coerenti con gli scopi sociali della Federazione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza sulla domanda di adesione dei Soci aggregati. La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro resterà vigente sino al suo scioglimento.
ART. 2
La sede della Federazione è in Roma.
ART. 3
La Federazione si propone di:
Detti fini precedenti sono perseguiti, attraverso lʼattività del Collegio dei Cavalieri del Lavoro “Lamaro Pozzani” di Roma e/o mediante altre Istituzioni della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro;
La Federazione, per realizzare i sopra detti scopi, potrà creare o partecipare a consociazioni od organizzazioni nazionali o internazionali che abbiano come scopo la promozione o il riconoscimento dei suoi stessi valori, nonché ad organizzazioni per la formazione culturale ed educativa che perseguano le sue stesse finalità, anche attraverso appositi organismi. La realizzazione degli scopi della Federazione sarà attuata dal Consiglio Direttivo, secondo le direttive della Assemblea dei soci.
ART. 4
I Cavalieri del Lavoro si riuniscono in Gruppi Regionali e interregionali che sono anche organo di collegamento tra la Federazione e gli associati. I Gruppi Regionali sono:
La Federazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può costituire Gruppi Settoriali o intersettoriali, Comitati, Commissioni etc. ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per meglio realizzare le finalità di cui allʼart. 3 del presente Statuto.
ART. 5
I Gruppi Regionali sussistono mediante lʼadesione di almeno quindici associati.
Lo scioglimento dei Gruppi Regionali, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo della Federazione.
Lo scioglimento può essere motivato dal venire meno del numero minimo, di cui al precedente comma I.
Tuttavia, il Consiglio Direttivo della Federazione può consentire la sussistenza di Gruppi con minor numero di componenti.
Gli Statuti dei Gruppi Regionali devono recepire il principio dellʼavvicendamento, determinando la durata delle cariche sociali e conformarsi il più possibile a quella stabilita dallo Statuto della Federazione. Gli Statuti dei Gruppi Regionali devono altresì uniformarsi ai regolamenti e alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo della Federazione per la tutela del prestigio dellʼOrdine della Federazione e riconoscere la necessità del coordinamento della propria attività con quella della Federazione.
Ogni deliberazione presa dai Gruppi, che non rivesta carattere puramente interno, deve essere comunicata al Consiglio Direttivo della Federazione.
ART. 6
I Gruppi Regionali, in sede di rinnovo del Consiglio Direttivo della Federazione, propongono allʼAssemblea Generale due propri rappresentanti dei quali uno è preferibilmente il Presidente del Gruppo proponente.
ART. 7
Qualora, per qualsiasi causa, un Gruppo Regionale si sciolga, i suoi associati possono aggregarsi ad altro Gruppo.
Ogni associato alla Federazione può far parte di uno o più Gruppi contemporaneamente. I Cavalieri del Lavoro possono associarsi ai Gruppi Regionali solo previa iscrizione alla Federazione.
ART. 8
Il patrimonio della Federazione è costituito da tutti i beni, acquisiti a titolo oneroso o gratuito e dai loro frutti; dalle quote associative e dai contributi di cui ai successivi articoli. La Federazione non può distribuire in alcun modo utili od avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali sotto alcuna forma durante la propria vita, né può procedere a ripartizioni patrimoniali in modo difforme da quello di cui al successivo art. 41 al momento della cessazione volontaria.
ART. 9
La Federazione per la gestione e per il raggiungimento degli scopi di cui allʼart. 3, si vale, oltre che dei redditi del proprio patrimonio, delle quote associative di cui al successivo art. 10, dei contributi volontari dei nuovi associati finalizzati anche a specifici progetti della Federazione, di versamenti volontari o straordinari dei soci e di eventuali entrate straordinarie.
ART. 10
Gli associati sono tenuti al versamento di una quota di adesione alla Federazione e di una quota annua da corrispondere, in via anticipata, non oltre il 30 aprile di ogni anno. La misura della quota di adesione e di quella annua è fissata dal Consiglio Direttivo.
Inoltre, i nuovi Soci sono invitati a sottoscrivere borse di studio con le finalità di cui allʼart. 3 lett.d. I Soci aggregati sono tenuti al versamento di una quota sociale, nella misura fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo.
TITOLO IV
ORGANI DELLA FEDERAZIONE
ART. 11
Organi della Federazione sono:
ART. 12
LʼAssemblea ordinaria degli associati, sia essa in presenza e/o con l’intervento tramite idonei mezzi di telecomunicazione, è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta allʼanno per lʼapprovazione del rendiconto chiuso al 31 Dicembre dellʼanno precedente.
LʼAssemblea straordinaria, sia essa in presenza e/o con l’intervento tramite idonei mezzi di telecomunicazione, è convocata dal Consiglio Direttivo per le modificazioni statutarie e per lo scioglimento della Federazione.
Il suo funzionamento è regolato dagli articoli 39 e 41 del presente Statuto.
LʼAssemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questʼultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale (2367; att.8).
ART. 13
La convocazione dellʼAssemblea, sia essa in presenza e/o con l’intervento tramite idonei mezzi di telecomunicazione, è effettuata, con lettera raccomandata, con mezzi telematici o con altra comunicazione scritta, ad ogni associato presso il domicilio o recapito da lui comunicato alla Federazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. Lʼavviso può prevedere che, in caso di mancato raggiungimento del numero legale per la costituzione dellʼAssemblea, la riunione avvenga in seconda convocazione con il medesimo ordine del giorno. La seconda convocazione deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore e non oltre il quinto giorno fissato per la prima riunione. Nellʼavviso, a firma del Presidente o di chi ne fa le veci, sono indicati gli argomenti allʼordine del giorno, deliberati dal Consiglio Direttivo, la sede di svolgimento e/o gli eventuali mezzi di telecomunicazione o canali digitali che saranno utilizzati e, quando la convocazione avviene per lʼapprovazione di un rendiconto, il suo estratto è unito allʼavviso. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire per telegramma o con mezzi telematici inviati almeno otto giorni di calendario prima della riunione.
ART. 14
Hanno diritto di partecipare allʼAssemblea tutti gli associati, ma hanno diritto al voto solo i soci in regola con i versamenti di cui allʼart. 10. Essi possono anche farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta, che deve rimanere conservata negli atti. Ogni associato non può avere più di quattro deleghe. Le deleghe rilasciate per la prima convocazione si intendono conferite anche per la seconda, salvo espressa limitazione. I Soci aggregati hanno diritto di voto consultivo in Assemblea ordinaria e sono rappresentati dal Presidente pro – tempore della Fondazione.
ART. 15
LʼAssemblea è regolarmente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto. Qualora le deliberazioni riguardino persone fisiche, le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto. Nelle deliberazioni di approvazione di un rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto. Nei casi di Assemblea per via telematica, la presenza alla stessa avviene tramite strumenti di telecomunicazione audio e/o video. Le votazioni a scrutinio segreto avverranno con modalità indicate in un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
ART. 16
LʼAssemblea si tiene di norma presso la sede della Federazione o in altra sede stabilita dal Consiglio Direttivo da indicarsi nellʼavviso di convocazione. L’Assemblea potrà svolgersi anche con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione, utilizzando modalità e strumenti tecnologici idonei a garantire l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
ART. 17
LʼAssemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano per nomina nellʼOrdine; mancando le persone suddette, lʼAssemblea stessa nomina il proprio Presidente, scegliendolo preferibilmente fra gli altri Vice Presidenti se presenti. Le funzioni di Segretario dellʼAssemblea sono svolte dal Direttore Generale della Federazione; in sua assenza, da persona designata dal Presidente, col consenso dellʼAssemblea.
ART. 18
LʼAssemblea elegge il Presidente, i 18 Consiglieri, il Tesoriere ed ha facoltà di nominare, tra i Presidenti Emeriti, un Presidente d’Onore.
LʼAssemblea elegge, fra tutti gli associati, con almeno cinque anni di anzianità nellʼOrdine, il Collegio dei Probiviri composto di sette membri (dei quali i primi cinque effettivi e due supplenti secondo il numero di preferenze espresse), e tra questi ne nomina il Presidente.
LʼAssemblea delibera le direttive per lʼattività della Federazione comprese anche le attività delle organizzazioni collegate e/o dipendenti.
ART. 19
Il Consiglio Direttivo è composto da 20 membri eletti dallʼAssemblea: il Presidente, il Tesoriere e 18 Consiglieri eletti su proposta dei Gruppi Regionali.
È invitato permanente al Consiglio Direttivo l’immediato Presidente Emerito.
Il Consiglio Direttivo nella riunione di insediamento nomina, su proposta del Presidente, quattro Vice Presidenti.
ART. 20
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera su ogni questione non riservata allʼAssemblea. Il Consiglio può delegare poteri di ordinaria amministrazione al Comitato di Presidenza e, nellʼambito delle proprie competenze, ad uno o più Consiglieri alcune specifiche iniziative o compiti. Il Consiglio Direttivo delibera sulla organizzazione e sulla realizzazione delle iniziative connesse al raggiungimento delle finalità statutarie, in esecuzione dellʼultimo comma dellʼart. 3. Assume le deliberazioni in materia disciplinare su parere del Collegio dei Probiviri ai sensi del successivo art. 34.
ART. 21
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un periodo di tre anni, e possono essere rieletti nellʼincarico ricoperto una sola volta per un uguale periodo anche consecutivo. I Presidenti dei Gruppi Regionali permangono in Consiglio fino alla scadenza del proprio mandato nel Gruppo.
Nel caso di dimissioni di un Consigliere, prima della scadenza, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione per cooptazione; il sostituto, se confermato, dalla prima Assemblea, resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri eletti decade lʼintero Consiglio.
In questo caso, il Presidente o un Vice Presidente o, in loro mancanza, il Consigliere più anziano per nomina dellʼOrdine, deve immediatamente convocare lʼAssemblea degli associati per la nomina del nuovo Consiglio e delle cariche sociali.
ART. 22
Il Consiglio Direttivo è convocato, in presenza e/o con l’intervento tramite idonei mezzi di telecomunicazione, dal Presidente sulla base di un calendario semestrale nel quale sono previste almeno due riunioni per semestre.
Inoltre, può essere convocato dal Presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno ovvero a richiesta di un terzo dei Consiglieri; e comunque entro il 30 aprile di ogni anno per la predisposizione del bilancio preventivo dellʼanno in corso e del bilancio consuntivo dellʼanno precedente, che sarà sottoposto allʼapprovazione dellʼAssemblea entro il 30 Giugno.
ART. 23
La convocazione del Consiglio Direttivo, sia essa in presenza e/o con l’intervento tramite idonei mezzi di telecomunicazione, avviene mediante comunicazione scritta, anche con mezzi telematici, e deve essere inviata a ciascun Consigliere, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nellʼavviso sono indicati il luogo della riunione, le materie da trattare e lo strumento telematico che sarà utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (teleconferenza, videoconferenza). In caso di urgenza la convocazione può avvenire per telegramma o con mezzi telematici inviata almeno tre giorni prima della riunione.
ART. 24
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei partecipanti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Qualora le deliberazioni riguardino Cavalieri del Lavoro associati, le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto. Sono valide le riunioni tenute per via telematica od in altra modalità consentita con uso di nuove o future tecnologie, purché tutti i Consiglieri siano stati convocati ed abbiano la materiale possibilità di intervento. Le votazioni a scrutinio segreto avverranno con obbligo di riservatezza tramite email indirizzata al Presidente. Della riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, nel quale si dà atto della trasmissione dellʼavviso di convocazione e dei Consiglieri assenti.
ART. 25
I Consiglieri che non possono partecipare dovranno dare comunicazione della propria motivata assenza.
ART. 26
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Federazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di nomina nellʼOrdine; mancando le persone suddette, il Consiglio nomina di volta in volta il Presidente per quella seduta. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore Generale della Federazione; in sua assenza da persona designata dal Presidente.
TITOLO VII
COMITATO DI PRESIDENZA
ART. 27
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente della Federazione, dai quattro Vice Presidenti e dal Tesoriere. È invitato permanente l’immediato Presidente Emerito e, ove nominato, il Presidente d’Onore. Esso dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il quale può allo stesso delegare poteri di ordinaria amministrazione. In caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva.
Il Comitato di Presidenza è convocato, in presenza e/o con l’intervento tramite idonei mezzi di telecomunicazione, dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento da uno dei membri da lui delegato, per un numero non inferiore a tre riunioni annue.
Il Comitato di Presidenza è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Funge da Segretario il Direttore Generale della Federazione che redige verbale della seduta.
TITOLO VIII
PRESIDENTE
POTERI DI RAPPRESENTANZA E DI FIRMA
ART. 28
Il Presidente è eletto dallʼAssemblea per un periodo di tre anni e può essere rieletto per una sola volta per un uguale periodo, anche consecutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Al Presidente sono riconosciuti i poteri di firma della Federazione e i poteri di Ordinaria e Straordinaria amministrazione delegati dal Consiglio Direttivo. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni anche di rappresentanza della Federazione sono assunte dal Vice Presidente più anziano per nomina nellʼOrdine.
Il Presidente, al termine del suo mandato, assume – previo parere unanime del Consiglio Direttivo – la carica di Presidente Emerito.
ART. 29
Il Presidente può nominare procuratori generali o speciali per singoli atti.
ART. 30
Il Tesoriere provvede al controllo di merito della gestione economica della Federazione in conformità con le delibere del Consiglio Direttivo e delle procure rilasciate dal Presidente.
In particolare il Tesoriere:
Il Tesoriere assume la funzione di Revisore, ai sensi delle disposizioni di legge.
TITOLO X
COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE
ART. 31
Ai fini dellʼelezione del Presidente, il Consiglio Direttivo elegge, su proposta del Presidente in carica, una Commissione di Designazione.
La Commissione di Designazione, della quale non può far parte il Presidente in carica, è composta da 9 membri, uno per ciascuno dei Gruppi Regionali e Interregionali, scelti tra gli associati, che abbiano maturato unʼanzianità, per nomina dellʼOrdine, non inferiore a tre anni.
La Commissione di Designazione viene nominata nel mese di maggio dellʼanno di scadenza del mandato del Presidente in carica.
In caso di impedimento o rinuncia degli aventi diritto, il Consiglio procede alla loro sostituzione con le medesime modalità di cui sopra.
La Commissione nominerà al suo interno un Presidente che avrà il compito di coordinare lʼattività della commissione stessa, di informare il Presidente della Federazione sullʼevoluzione di tale attività e di essere portavoce al Consiglio Direttivo nonché allʼAssemblea.
La Commissione di Designazione effettuerà, in via riservata, la più ampia consultazione degli associati, che avranno diritto di esprimere le loro preferenze.
La Commissione di Designazione, entro il 20 settembre, comunicherà al Presidente della Federazione e al Consiglio Direttivo i nominativi del candidato o candidati che hanno ricevuto, in proprio o per indicazione dei Gruppi Regionali, il consenso di almeno il 15% degli associati alla Federazione Nazionale e sottoporrà, quindi,
allʼAssemblea, che sarà convocata nel mese di ottobre dellʼanno di scadenza del mandato del Presidente in carica, le indicazioni sulle quali la stessa effettuerà la sua scelta a scrutinio segreto.
È vietato agli associati fare propaganda scritta o verbale a proprio favore.
TITOLO XI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 32
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre Membri Effettivi e due Supplenti, scelti anche fra soggetti non appartenenti alla Federazione. LʼAssemblea elegge i componenti del Collegio ed il loro Presidente. Il Collegio resta in carica tre anni.
Compiti del Collegio sono la revisione ed il controllo della gestione economico-patrimoniale della Federazione.
Il Collegio prepara una relazione di accompagno al bilancio preventivo ed al bilancio consuntivo.
Esso può svolgere attività di controllo ed ispezione su tutti gli atti e gli impegni di spesa dellʼAssociazione.
I Revisori dei Conti possono assistere, a loro domanda, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
TITOLO XII
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 33
Il Collegio dei Probiviri è formato da cinque membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e ciascuno dei suoi membri è rieleggibile una sola volta per un uguale periodo anche consecutivo.
I membri supplenti sostituiscono quelli effettivi dimissionari o comunque impossibilitati ad assolvere lʼincarico sino alla scadenza dellʼoriginario triennio dallʼelezione.
ART. 34
Il Collegio dei Probiviri, a tutela della conservazione del prestigio morale dellʼOrdine e della Federazione, si esprime in ordine al possesso, da parte dei Cavalieri del Lavoro, dei requisiti previsti dalla Legge 15.05.1986 n° 194 art.3 lettere A,C,D.
ART. 35
Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Presidente della Federazione o del Consiglio Direttivo, esprime il proprio parere consultivo in merito a situazioni e comportamenti di associati in contrasto con il Codice etico della Federazione.
Il parere, previa istruttoria riservata ed esame della memoria difensiva dellʼinteressato, deve essere motivato sulla base del Codice etico che sarà approvato dallʼAssemblea, e allegato al presente Statuto.
ART. 36
Avverso la decisione sanzionatoria assunta dal Consiglio Direttivo, lʼassociato può ricorrere, in seconda istanza, entro 60 gg. dalla data della decisione, ad un Giurì costituito dal Presidente della Federazione, dal Presidente del Gruppo di appartenenza, dal Presidente del Collegio dei Probiviri e da due Cavalieri del Lavoro con più di
dieci anni di appartenenza allʼOrdine, di cui uno in rappresentanza del ricorrente su sua scelta e lʼaltro scelto dal Consiglio Direttivo.
Detto Giurì, entro 90 gg. dalla presentazione dellʼistanza, decide della vertenza, confermando o modificando la impugnata decisione sanzionatoria e demanda al Consiglio Direttivo la relativa esecuzione della sua decisione.
TITOLO XIII
DECANO DELLA FEDERAZIONE
ART. 37
Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può nominare a maggioranza semplice il Decano della Federazione scegliendolo tra coloro che hanno la maggiore anzianità di iscrizione allʼOrdine.
ART. 38
Il Direttore Generale, su proposta del Presidente, è nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Direttore Generale è responsabile dellʼorganizzazione e della gestione operativa di tutte le strutture e dellʼattività della Federazione e del personale.
I suoi poteri sono specificati nella procura rilasciata dal Presidente e può farsi assistere, per la firma di specifici atti, da dirigenti della Federazione. Assume inoltre lʼincarico di Segretario del Consiglio Direttivo.
TITOLO XV
MODIFICHE DELLO STATUTO
ART. 39
Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dallʼAssemblea straordinaria, in prima convocazione costituita da metà più uno degli associati, presenti o rappresentati, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni verranno prese con il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti, in proprio o per delega.
Esse divengono esecutive dopo le approvazioni previste dalla legge per gli Enti Morali.
Per le modifiche statutarie che non riguardino lo scopo sociale (artt. 1-2- 3) e i poteri e il funzionamento dellʼAssemblea (Titolo V artt. 12-13-14- 15-16-17-18) è consentito, su proposta del Consiglio Direttivo, il voto postale. Lʼesercizio e le modalità sono disciplinate dal Regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei partecipanti.
TITOLO XVI
CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
ART. 40
La qualità di associato alla Federazione permane con la durata della vita fisica del Cavaliere del Lavoro.
Il Cavaliere del Lavoro può decadere dalla qualità di associato per dimissioni, per revoca della nomina o per quanto previsto nellʼart. 34.
La decadenza dalla qualità di associato può essere inoltre deliberata, a maggioranza semplice, dal Consiglio Direttivo per il mancato versamento della quota sociale relativa allʼanno precedente lʼesercizio in corso, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione del sollecito inviato a firma del Presidente della Federazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio dellʼassociato, quale risulta dagli atti della Federazione.
Il Cavaliere del Lavoro può dimettersi dalla Federazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e previo versamento di eventuali quote associative ancora dovute.
La cessazione della qualità di associato della Federazione comporta la decadenza anche di associato ai Gruppi Regionali.
La cessazione della qualità di associato non comporta né per il Cavaliere del Lavoro né per i suoi eredi od aventi causa diritto a rimborsi di quote o a distribuzione di fondi, riserve, o accantonamenti effettuati dalla Federazione a qualsiasi titolo.
TITOLO XVII
SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
ART. 41
Lo scioglimento volontario della Federazione è deliberato dallʼAssemblea straordinaria che può svolgersi anche con la modalità della tele-video conferenza, con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
Con la stessa maggioranza lʼAssemblea nomina uno o tre liquidatori e decide sulla devoluzione del patrimonio, e dei beni che, con lʼapprovazione dellʼautorità tutoria di riferimento normativo e salva diversa disposizione imposta dalla legge, verranno dai liquidatori trasferiti ad enti consimili affinché sia assicurato il raggiungimento dei medesimi fini.
Tutti i contenuti di questa pagina sono distribuiti con licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 3.0 Unported.