Civiltà del Lavoro, n. 1/2014 - page 23

CIVILTÀ DEL LAVORO
I • 2014
23
SPAGNA
L’età minima per la pensione è stata portata a 67 anni, con contestuale incremento del periodo di contribuzione
necessario per maturare il diritto
Riforma del processo del lavoro (semplificazione)
Potenziamento e incentivazione economica degli strumenti di «congelamento» del rapporto di lavoro
(riduzione temporanea della giornata lavorativa, sospensioni collettive temporanee, solidarietà)
Riforma del regime giuridico del sistema di classificazione professionale per permettere al datore di lavoro
maggiori possibilità di «movimento» nella riorganizzazione delle risorse umane
Riduzione dei costi del licenziamento (disciplinare, per motivo oggettivo, collettivo) mediante riduzione
dell’ammontare dell’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato ed eliminazione dell’obbligo di pagare
i salari non percepiti tra la data di licenziamento e l’eventuale sentenza del giudice
Facilitazione dei licenziamenti oggettivi mediante semplificazione nella definizione dei motivi economici,
tecnici, oggettivi o di produzione
Maggiore potere dell’autonomia collettiva nella gestione dei licenziamenti collettivi
Obbligo in capo al datore di lavoro con più di 50 dipendenti di offrire al lavoratore un piano di outplacement,
comprensivo di misure formative, orientamento professionale, assistenza personalizzata alla ricerca di
occupazione
Semplificazione e incentivazione del contratto a tempo determinato (durata massima tre anni)
Semplificazione del telelavoro
Definizione della priorità gerarchica dei contratti collettivi aziendali rispetto a quelli di livello superiore nelle
materie connesse all’organizzazione aziendale (salario, premi, straordinari, orari, turni, ferie, classificazione
del personale etc.)
Facoltà stabilita dalla legge di deroga del Ccnl e, in parte, della legge operata dal contratto aziendale
Limitazione temporale dell’ultrattività del contratto scaduto a un anno dalla scadenza per scongiurare i
ritardi nei rinnovi
Ampliamento della platea dei soggetti autorizzati all’intermediazione
Creazione di una nuova tipologia di contratto a tempo indeterminato, definita «contratto di sostegno agli
imprenditori» (non per tutte le categorie di imprenditori), che permette un periodo di prova di un anno
durante il quale entrambe le parti possono liberamente recedere dal contratto
Razionalizzazione degli incentivi vigenti mediante destinazione obbligatoria alle sole imprese con meno di
cinquanta lavoratori e nei soli casi di trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato,
ovvero per assunzioni a tempo indeterminato ex novo di giovani under 30
Istituzione di un nuovo «contratto per la formazione e l’apprendistato» per giovani senza titolo di studio
secondario superiore
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